I Soci
Art. 3
Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori.
Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strettamente limitativi di diritti, o a termine.

Art. 4
Gli aspiranti Soci devono, all’atto dell’iscrizione, menzionare il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5
I soci hanno diritto a:
- frequentare i locali del Circolo, partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo, ad eccezione, per i soci minori di anni diciotto, di assistere alla proiezione di film vietati ai minori di anni diciotto o che non abbiano chiesto il nullaosta di circolazione.
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere e essere membri degli organismi dirigenti.

Art. 6
Il Socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto, all’osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di responsabile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della sede.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 7
La qualifica di socio si perde per:
- dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- morosità dopo due mesi dall’ultimo invito ad effettuare il pagamento della o delle quote associative scadute.
- espulsione in seguito a contravvenzione delle norme statutarie o a comprovati gravi motivi riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo o, in sede di appello avverso la decisione la decisione del Consiglio dei Sindaci Probiviri, dalla Assemblea che ne farà menzione nel verbale.

Art. 8
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, mediante, a seconda della gravità dell’infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o la radiazione, per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali.
- denigrazione del Circolo, dei suoi Soci.
- l’attentare in un qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento.
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee.
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo.
- l’arrecare in un qualche modo danni morali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 9
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci; oppure al Collegio dei Sindaci Probiviri.